Motivo di inidoneità al concorso
Ai fini dell’ammissione al concorso per l’arruolamento del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, di cui all’articolo 122 del D.Lgs. 443/1992, non costituisce motivo di inidoneità l’avere un tatuaggio, laddove lo stesso non sia visivamente ed immediatamente percepibile, non essendo la sua presenza in contrasto con il prototipo di figura istituzionale.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 18/01/2019, n.691
Presenza di un tatuaggio ritraente un delfino
La presenza di un tatuaggio ritraente un delfino posizionata in prossimità dell’articolazione scapolo – omerale destra non giustifica “ex se” l’esclusione dalla procedura concorsuale per l’arruolamento nel Corpo di Polizia Penitenziaria.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 04/02/2015, n.2097
Concorso interno per la qualifica di sovrintendente
Ai sensi dell’art. 16 comma 3,d.lg. 30 ottobre 1992 n. 443, la scelta della sede di servizio da assegnare ai vincitori del concorso interno a vice sovrintendente del Corpo della Polizia penitenziaria deve essere effettuata nel rispetto dell’ordine della graduatoria finale.
Consiglio di Stato sez. IV, 14/01/2013, n.161
Polizia Penitenziaria: si può usufruire dell’aspettativa?
Ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. h), l. n. 395 del 1990, il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi prevedendo (tra gli altri principi e criteri direttivi) una disciplina dello stato giuridico del personale, e in particolare del comando presso altre Amministrazioni, dell’aspettativa, del collocamento a disposizione, delle incompatibilità, dei rapporti informativi e dei congedi, secondo criteri che tengano conto delle specifiche esigenze dei servizi di sicurezza e della necessità di non prevedere trattamenti di stato inferiori rispetto a quelli degli altri dipendenti civili dello Stato.
Atteso il predetto principio, deve ritenersi – soprattutto in mancanza di norme che prevedano espressamente il contrario – che anche nel Corpo della Polizia Penitenziaria si possa usufruire dell’aspettativa prevista in caso di pubblico concorso per la durata del periodo di prova per un periodo di sei mesi. Una diversa interpretazione rischia di risultare costituzionalmente illegittima per lesione del diritto al lavoro (artt. 1 e 4, Cost.).
T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VII, 04/04/2018, n.2171
Polizia Penitenziaria: i volontari in ferma quadriennale
Nel vigente quadro normativo, gli allievi agenti del ruolo maschile del Corpo di Polizia Penitenziaria collocatisi nella graduatoria definitiva del relativo concorso, venendo ammessi direttamente alla frequenza del prescritto corso di formazione, dopo aver prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontari in ferma prefissata quadriennale, non possono vantare alcuna legittima pretesa ad essere assunti, per scorrimento, nel Corpo di Polizia Penitenziaria; ciò avverrà, salve ulteriori norme eccezionali che ne contemplino la possibilità, solo al termine del periodo di servizio quadriennale nelle Forze Armate, cui hanno avuto accesso in quanto vincitori dell’aliquota b) del concorso indetto nel 2012.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 20/10/2016, n.10476
Concorso Polizia Penitenziaria: superamento limiti di età
È illegittima l’esclusione dal concorso per l’assunzione nel Corpo di Polizia Penitenziaria, disposta per superamento dei limiti di età, in applicazione di quanto prescritto dall’art. 2, decreto interm. 30 dicembre 1996, essendo detta previsione stata annullata in via definitiva con sentenza del 23 febbraio 2000; annullamento avente effetti erga omnes
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 06/11/2013, n.9457
Tatuaggio su una parte del corpo non coperta dall’uniforme
Sebbene la presenza di un tatuaggio su una parte del corpo non coperta dall’uniforme sia rilevante al fine della valutazione di idoneità, si deve escludere l’automatismo tra la visibilità del tatuaggio e l’esclusione dal concorso per l’accesso al Corpo di Polizia penitenziaria, essendo necessario che la Commissione di concorso, esercitando la propria discrezionalità tecnica, valuti se il tatuaggio, oltre che visibile, costituisca causa di non idoneità in quanto deturpante l’immagine del poliziotto ovvero in quanto indicatore di personalità abnorme.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 10/12/2019, n.14099
Concorso per l’assunzione nel Corpo di Polizia Penitenziaria
Una lettura della previsione dell’art. 1, decreto interministeriale del 12 novembre 1996 che fissa i requisiti e le modalità di partecipazione al concorso per l’assunzione nel Corpo di Polizia Penitenziaria, coerente con la prescrizione normativa del decreto legge alla quale intendeva dare applicazione (limitandosi a disciplinare le modalità di accertamento del possesso dei requisiti in quella norma previsti), impone all’Amministrazione di considerare legittimati alla partecipazione al concorso tutti i militari in ferma volontaria prolungata, a prescindere dal completamento della ferma contratta, con la sola esclusione delle ipotesi di cessazione anticipata per motivi di demerito.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 02/05/2013, n.4380
Legittimità dell’esclusione dal concorso di polizia penitenziaria
In tema di ammissione al concorso per entrare a far parte del Corpo di Polizia Penitenziaria, il presupposto di fatto costituito dalla presenza di tatuaggi è, di per sé, circostanza neutra, che acquista, tuttavia, una sua specifica valenza, ai fini della esclusione dall’arruolamento, quando essi siano collocati ‘sulle parti del corpo non coperte dall’uniforme’, ovvero siano per natura o sede ‘deturpanti’ o ‘indice di personalità abnorme’. Si tratta di due distinte fattispecie di inidoneità, la prima di carattere autonomo, la seconda composta da due diverse categorie.
La detta visibilità deve presentare una certa evidenza, ovvero deve determinare l’impossibilità del tatuaggio di essere coperto indossando la divisa (nella specie, il Tribunale ha ritenuto che un tatuaggio sul dorso del piede, ormai in fase di rimozione, non costituisce motivo per l’esclusione di una candidata dal corso per agente allievo del Corpo di Polizia Penitenziaria).
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 20/11/2019, n.13315
Reclutamento di allievi agenti del corpo di polizia penitenziaria
È illegittimo il bando di concorso pubblico per il reclutamento di allievi agenti del corpo di polizia penitenziaria nella parte in cui impedisce che i candidati beneficino dell’aumento del limite di età in relazione al servizio militare prestato, anche nella posizione di volontario in ferma prefissata.
Consiglio di Stato sez. IV, 16/05/2019, n.3157
Candidato con tatuaggio in zona visibile: va escluso dal concorso?
Ai fini dell’arruolamento degli agenti di Polizia Penitenziaria, può essere considerato inidoneo alla partecipazione al relativo concorso, dal quale quindi può essere escluso, il candidato con un tatuaggio in zona visibile, indipendentemente dal fatto che tale tatuaggio possa risultare indicativo di personalità abnorme.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 25/02/2019, n.2548
Fonte: https://www.laleggepertutti.it/